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La
direttiva 2080/92 e 2078/92
Dal 1995 l’azienda
risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Cagliari.
Dal 01.01.1995 regolarmente iscritta all’ufficio I.V.A. di
Cagliari con partita I.V.A n.02223610920.
Sino al 1992 la produzione era orientata all’allevamento di
bestiame con scarsi risultati economici. La produzione di seminativi era
pressoché inesistente e la produzione non animale soddisfava le esigenze
tipiche di una conduzione familiare.
Dal 1992 l’azienda è orientata alle esigenze del mercato
dove confluisce circa il 90% della produzione lorda vendibile.
L’azienda gode di contratti di fornitura con strutture
alberghiere e di ristorazione del cagliaritano, frutto dell’orientamento di
produzione biologica che si è imposta nel territorio grazie alle politiche
comunitarie in questi anni.
La produzione di arance tarocco, vaniglia, Washington,
nonché nespole e olive hanno trovato spazio nel mercato locale imponendosi
grazie alla qualità, dovuta al ridotto utilizzo di concimi chimici.
La produzione del girasole è frutto del contratto stipulato
con la Cantina Sociale della Marmilla, anch’esso biologico, viene ritirato
dalla cantina stessa per produrre semi oleosi e altro.
L’impegno
maggiore si concentra sugli accordi siglati nel 1995 con la Comunità Europea,
per la realizzazione di impianto di imboschimento in biologico che secondo le
politiche comunitarie contribuisce al ripristino del polmone verde europeo.
Ultima modifica: data giovedì 13 aprile 2000
La Comunità Europea ha attivato i seguenti fondi strutturali:
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
Si prefigge di ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni della Comunità.
FSE (Fondo Sociale Europeo)
Si prefigge il miglioramento delle possibilità di occupazione nella Comunità.
FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia)
Contribuisce al cofinanziamento dei regimi di aiuto nazionali in agricoltura ed
allo sviluppo delle zone rurali comunitarie.
SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento per la Pesca)
Per poter garantire una sufficiente concentrazione degli interventi, il
territorio comunitario è stato suddiviso nei seguenti 6 Obiettivi prioritari:
Obiettivo 1 - E' rappresentato dall'intero territorio di Regioni in
ritardo di sviluppo (con PIL/pro capite al di sotto della soglia del 75% della
media comunitaria); su tali aree è concentrato il 70% dei finanziamenti messi a
disposizione dall'Unione Europea nel periodo di programmazione 1994-99. Le
Regioni del nostro Paese interessate dagli interventi di detto obiettivo sono:
Abruzzo (fino al 31.12.96), Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna. Le otto Regioni in questione hanno predisposto interventi
operativi nella forma di Programmi Operativi (PO), che, per il settore
agricolo, prevedono azioni destinate alla diversificazione e alla
valorizzazione delle risorse agricole e allo sviluppo rurale. I PO predisposti
dalle Regioni sono stati tutti approvati dalla Commissione europea entro il
1995 e rappresentano praticamente l'unica forma di intervento, attraverso la
quale l'Unione Europea punta ad ottenere il riequilibrio economico e sociale
del territorio comunitario in tali Regioni.
Obiettivo 5a - Opera su tutto il territorio delle Regioni situate al di
fuori dell'Obiettivo 1 ed è finalizzato ad accelerare l'adeguamento delle
strutture agrarie nelle prospettive della riforma della politica agricola
comune. Gli interventi realizzabili attraverso tale Obiettivo si distinguono in
"azioni indirette" (regg. CE 950/97, 1360/78, 2200/96 e dir.
159/72/CEE) rivolte nei confronti dell'impresa agricola, ed "azioni
dirette" (regg. CE 951/97 e 867/90), rivolte alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e della selvicoltura.
Obiettivo 5b - Opera solo in aree ben definite di Regioni situate al di
fuori dell'Obiettivo 1; tali aree sono state individuate prendendo a
riferimento unità amministrative (Comuni e Comunità montane) caratterizzate da
basso livello di sviluppo socio economico, verificabile attraverso i seguenti
tre parametri principali, di cui almeno due devono essere soddisfatti:
1) tasso elevato di occupazione agricola;
2) basso livello di reddito agricolo;
3) bassa densità di popolazione e/o considerevole tendenza allo spopolamento.
I fondi strutturali rappresentano lo strumento privilegiato
della politica di coesione economica e sociale dell'Unione Europea.
Il 20 luglio 1993 sono stati approvati i sei regolamenti che disciplinano i
fondi strutturali per il periodo 1994 - 1999, assegnando una dotazione
finanziaria di 141 miliardi di ECU (circa 1/3 del bilancio comunitario).
I sei regolamenti sono :
• Regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio, disposizioni d'applicamento
del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo Strumento finanziario
della pesca (SFOP).
• Regolamento-quadro n. 2081/93, modifica il regolamento CEE n. 2052/88
relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e
al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli
investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti.
• Regolamento CEE n. 2082/93, modifica il regolamento CEE n. 4253/88
recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto
riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un
lato, e tra tali interventi e quelli della banca europea per gli investimenti e
degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.
• Regolamento CEE n.2083/93, modifica il regolamento CEE n. 4254/88
recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto
riguarda il Fondo europeo di sviluppo (FESR).
• Regolamento CEE n.2084/93, modifica il regolamento CEE n.4255/88
recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.2052/88 per quanto
riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (FSE).
• Regolamento CEE n.2085/93, modifica il regolamento CEE n.4256/88
recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n.2052/88 per quanto
riguarda il FEAOG, sezione orientamento.
La Nicola Agricola ha
attivato:
2.
LA DIRETTIVA CE2080/92
1) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,..omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivi del regime di aiuti
Al fine di:
completare le trasformazioni previste nell'ambito delle organizzazioni comuni
dei mercati, contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche
comunitarie in materia agricola e ambientale, contribuire ad assicurare agli
agricoltori un reddito adeguato,
è istituito un regime comunitario di aiuti cofinanziato dal Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia.
Tale regime comunitario di aiuti ha le seguenti finalità:
a)
promuovere l'impiego di metodi di produzione agricola che riducano gli effetti
inquinanti dell'agricoltura, contribuendo nel contempo, mediante una riduzione
della produzione, ad un migliore equilibrio dei mercati;
b) promuovere l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, delle produzioni
vegetali e dell'allevamento bovino e ovino, compresa la riconversione dei
seminativi in pascoli estensivi;
c) promuovere forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la
tutela e con il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale, del
paesaggio, delle risorse naturali, del suolo, nonché della diversità genetica;
d) incentivare la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, nelle zone
in cui essa si dimostri necessaria per ragioni ecologiche o per il sussistere
di rischi naturali o d’incendio o prevenire in tal modo i pericoli connessi
allo spopolamento delle regioni agricole;
e) incoraggiare un ritiro di lunga durata dei seminativi per scopi di carattere
ambientale;
f) incoraggiare la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le
attività ricreative;
g) promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli agricoltori a metodi
di produzione agricola compatibili con le esigenze della tutela ambientale e
con la cura dello spazio naturale.
Articolo 2
Regimi di aiuti
1. A condizione che abbia effetti positivi per l'ambiente e lo spazio naturale,
il regime può comprendere aiuti destinati agli imprenditori agricoli che
assumano uno o più dei seguenti impegni:
a)
sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci, oppure
mantenimento delle riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei
metodi dell'agricoltura biologica;
b) estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli di
cui alla lettera a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata
in passato o riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;
c) riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di
superficie foraggera;
d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela
dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio
naturale e del paesaggio, oppure allevamento di specie animali locali
minacciate di estinzione;
e) cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati;
f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella
prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in
particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali, o per
salvaguardare i sistemi idrologici;
g) gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative.
2. Il regime può comprendere inoltre misure volte a migliorare la formazione degli agricoltori per quanto concerne l'impiego di metodi di produzione agricoli o forestali compatibili con l'ambiente.
Articolo 3
Programmi di aiuti
1. Gli Stati membri mettono in applicazione, sulla totalità del loro territorio e secondo le proprie esigenze specifiche, il regime di aiuti di cui all'articolo 2 per mezzo di programmi zonali pluriennali imperniati sugli obiettivi di cui all'articolo 1. I programmi rispecchiano la diversità delle situazioni ambientali, delle condizioni naturali, delle strutture agrarie, dei principali orientamenti della produzione agricola e delle priorità comunitarie in materia ambientale.
2. Ciascun programma si riferisce a una zona omogenea dal punto di vista dell’ambiente e dello spazio naturale e prevede, in linea di principio, tutti gli aiuti di cui all'articolo 2. Tuttavia sulla base di un'opportuna motivazione, esso può limitarsi a prevedere gli aiuti più confacenti alle caratteristiche specifiche di una determinata zona.
3. Ciascun programma ha una durata minima di cinque anni e contiene almeno i seguenti dati:
a)
delimitazione della zona geografica e, se del caso, delle sottozone
interessate;
b) descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali e strutturali della
zona;
c) descrizione degli obiettivi perseguiti e motivazione degli stessi in
rapporto alle caratteristiche della zona, compresa l’indicazione della
legislazione comunitaria i cui obiettivi sono realizzati dal programma;
d) criteri per la concessione degli aiuti, tenuto conto dei problemi esistenti;
e) stima delle spese annuali per la realizzazione del programma stesso;
f) disposizioni adottate per l'adeguata informazione degli operatori agricoli e
rurali.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono stabilire un quadro normativo generale per l'applicazione orizzontale, nell'insieme del loro territorio, di uno o più aiuti di cui all'articolo 2. Il quadro deve essere precisato ed eventualmente completato dai programmi zonali di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
Natura e importo degli aiuti
1. È concesso un premio annuale per ettaro o per unità di bestiame ritirata, agli imprenditori agricoli che sottoscrivono per almeno cinque anni uno o più degli impegni di cui all'articolo 2, conformemente al programma applicabile nella zona interessata. In caso di ritiro dei seminativi, la durata dell'impegno è portata a vent'anni.
2. L'importo massimo sovvenzionabile del premio è fissato come segue:
La tabella di conversione degli animali in UBA (unità di bestiame adulto) è riprodotta nell'allegato.
3. L'importo massimo sovvenzionabile per le colture annuali e i pascoli è portato a 422,6 ecu/ha se, per la medesima superficie, l'agricoltore sottoscrive uno o più degli impegni previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e. nel contempo, un impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).
4. Allorché viene concesso un premio per la
riduzione del numero di unità di bestiame:
gli aiuti previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), non possono
essere concessi per le superfici foraggere dell'azienda;
l'importo massimo sovvenzionabile del premio concesso per tali superfici in
applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) è ridotto del 50%.
5. Nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all’articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Comunità può anche cofinanziare i premi di cui sopra concessi dagli Stati membri per compensare eventuali perdite di reddito dovute all'applicazione obbligatoria delle restrizioni di cui all'articolo 2, conseguente all'attuazione negli Stati membri di misure decise nel quadro di una disposizione comunitaria.
6. Gli Stati membri possono prevedere che
l'impegno degli agricoltori si effettui in base a un piano globale applicabile
all’intera azienda o parte di questa.
In questi casi l'importo dell'aiuto può essere fissato in base al calcolo
globale effettuato tenendo conto degli importi e delle condizioni di cui al
presente articolo e all'articolo 5.
Articolo 5
Condizioni per la concessione degli aiuti
l. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento nel quadro delle disposizioni regolamentari generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e/o dei programmi zonali, gli Stati membri stabiliscono:
a)
le condizioni per la concessione dell'aiuto;
b) l'importo degli aiuti, a seconda dell'impegno sottoscritto dal beneficiario
e tenendo conto delle perdite di reddito, nonché del carattere d'incentivazione
della misura;
c) le condizioni in base alle quali l'aiuto per la cura delle superfici
abbandonate di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lettera e) può essere concesso,
in assenza di agricoltori, a persone che non sono agricoltori;
d) le condizioni che il beneficiario deve sottoscrivere, in particolare a fini
di verifica e di controllo dell'osservanza degli impegni assunti;
e) le condizioni per la concessione dell'aiuto, nel caso in cui l'agricoltore
stesso non sia in grado di sottoscrivere un impegno per il periodo minimo
richiesto.
2. Non possono essere concessi aiuti ai sensi del presente regolamento per superfici soggette al regime di ritiro dei seminativi e utilizzate per produzioni non alimentari.
3. Purché conservi il suo carattere d'incentivo l'aiuto può essere limitato a un importo massimo per azienda e diversificato a seconda delle dimensioni delle aziende.
Articolo 6
Corsi, seminari e progetti dimostrativi
l. Gli Stati membri possono istituire un
aiuto speciale, purché il relativo finanziamento non sia concesso nel quadro
dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2328/9l, a favore di corsi e seminari
di formazione concernenti metodi di produzione agricola e forestale,
compatibili con le esigenze di tutela dell’ambiente e delle risorse naturali,
nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio e conformi, in
particolare, a norme di comportamento in agricoltura e ai criteri
dell'agricoltura biologica. Tale regime contempla la concessione di aiuti:
per la frequenza ai corsi o seminari,
per l'organizzazione e la realizzazione dei medesimi.
Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al
primo comma sono sovvenzionabili fino a un massimo di 3019 ecu per ciascun
partecipante che abbia seguito un corso o un seminario completo.
L'azione di cui al presente articolo non comprende i corsi o seminari inclusi
nel programma ordinario del ciclo secondario o superiore dell'insegnamento agricolo.
2. La Comunità può partecipare alla
realizzazione di progetti dimostrativi che riguardino metodi di produzione
compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e, in particolare, con le
norme di comportamento agricolo e l'agricoltura biologica.
La partecipazione comunitaria di cui al primo comma può comprendere un
contributo per iniziative e attrezzature di formazione e sensibilizzazione
gestite da organizzazioni locali o non governative, competenti nel settore in
questione.
Articolo 7
Procedura per l'esame dei programmi
1. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione, entro il 30 luglio 1993, i progetti del quadro normativo generale
di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e dei programmi di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, nonché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
vigenti o che intendono adottare ai fini dell’applicazione del presente
regolamento.
(1) L'Austria, la Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione i progetti
e le disposizioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a
decorrere dall'adesione.
2. La Commissione esamina le comunicazioni
degli Stati membri per determinare:
la loro conformità al presente regolamento, tenuto conto degli obiettivi del
medesimo e del nesso fra le diverse misure,
la natura delle azioni che possono essere cofinanziate,
l'importo totale delle spese che possono essere cofinanziate.
3. La Commissione decide in merito all'approvazione del quadro normativo generale e dei programmi zonali tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
Articolo 8
Tassi di finanziamento comunitario
Il tasso di finanziamento comunitario è del 75% nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e del 50% nelle altre regioni.
Articolo 9
Modalità di applicazione
La Commissione adotta se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo
29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, le modalità di applicazione del presente
regolamento.
Articolo 10
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure d’aiuto supplementari che prevedano condizioni o modalità di concessione diverse da quelle da esso stabilite o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, sempreché tali misure non rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 e siano adottate conformemente agli obiettivi del presente regolamento, nonché agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
2. Dopo tre anni a decorrere dalla messa in vigore negli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Disposizioni transitorie
L'applicazione delle misure di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 2328/91 è prorogata con gli effetti seguenti:
1) l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo all'estensivizzazione della produzione rimane applicabile fino all'entrata in vigore dei programmi zonali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4.
2) gli articoli da 21 a 24 del regolamento
(CEE) n. 2328/91 relativi agli aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista
della protezione ambientale rimangono applicabili fino all'entrata in vigore
dei programmi zonali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente
regolamento o del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4.
Gli importi massimi sovvenzionabili per le restanti annualità sono portati al
livello dei massimali previsti all'articolo 4.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,..omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: